I diritti e i doveri dei proprietari di stalloni e di fattrici sono regolati dal Codice civile o dai contratti particolari che vengono stabiliti tra le parti interessate.
Se richiamate o inserite nei contratti possono essere applicate le c.d. Regole di Monaco, regole che Pierangelo Pesce nel libro “Il mio cane” ha chiamato Usi Internazionali di Allevamento, che furono approvati nel Marzo del 1934 al Congresso Cinologico Internazionale F.C.I. (lo stesso in cui fu redatto il primo schema di standard di razza).
Tali regole (usi) hanno valore solo se richiamate nell’eventuale contratto scritto di monta, quando questa avviene tra razze iscritte in un registro ufficiale tenuto da un ente cinofilo membro federato
o associato alla F.C.I., altrimenti non possono essere richiamate ma devono proprio essere riportate espressamente come condizioni contrattuali tra le parti.
Sono utili per farsi un’idea delle problematiche che girano intorno alla questione della monta; alcuni concetti si sono imposti nel tempo e sono impiegati tuttora negli accordi per le monte, come la monta al calore successivo nel caso la cagna non rimanga gravida: l’uso trae origine proprio dalle Regole di Monaco, anche se oggi ormai nessuno se lo ricorda più.
Di seguito riportiamo il testo dei 29 articoli che costituiscono le Regole.
Art. 1 – La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario. Il proprietario dello stallone deve alla cagna, durante tutto il tempo nel quale essa è affidata alla sua custodia, tutte le cure che un allevatore coscienzioso dà ai propri cani.
Art. 2 – Le spese di trasporto, sia nell’andata che nel ritorno, sono a carico del proprietario della cagna.
Art. 3 – Lo stesso è per le spese straordinarie che il proprietario dello stallone fosse costretto ad anticipare nell’interesse della cagna: spese di malattia, di soggiorno anormale dopo la monta, o la cessazione del calore, spese di imballaggio, ecc.
Art. 4 – Senza accordo formale con il proprietario della cagna, non può essere sostituito un altro stallone a quello che è stato convenuto.
Art. 5 – In caso di monta fortuita da parte di stallone diverso da quello convenuto, sia prima che dopo la monta dello stallone convenuto, il proprietario dello stallone ha tutti gli obblighi abituali e non ha nessun diritto.
Non è tenuto ad altre obbligazioni speciali dal fatto della monta fortuita che al rimborso del prezzo della monta e delle spese di viaggio della cagna.
Tuttavia, se la monta fortuita ha avuto luogo prima di quella dello stallone convenuto, una monta da parte di quest’ultimo stallone (monta d’appoggio ) può essere fatta con l’autorizzazione formale del proprietario della cagna; in questo caso i diritti ed i doveri reciproci delle parti sono quelli abituali.
La seconda monta sarà ritardata, in quanto possa aver luogo e nei limiti del possibile, di diversi giorni.
Art. 6 – Quando una cagna sarà coperta da stalloni differenti il certificato di monta menzionerà i diversi stalloni e le date delle loro monte .
Art. 7 – Non si dà luogo a ripetizione della monta se non a seguito di convenzione formale.
Art. 8 – In caso di decesso della cagna presso il proprietario dello stallone, questi farà fare a sue spese la constatazione del decesso, possibilmente, da un veterinario. Ne avvertirà telegraficamente il proprietario della cagna per chiedere se questi desidera, a proprie spese, l’autopsia della cagna.
Art. 9 – Quando come prezzo della monta è stabilita la corresponsione di una somma in contanti, il proprietario dello stallone non deve rilasciare il certificato di monta che allorquando ne ha ricevuto il prezzo.
Art. 10 – Se il proprietario dello stallone consente alla monta di questo senza averne ricevuto preventivamente il prezzo, egli ha facoltà di ritornare la cagna contro assegno del prezzo della monta, delle spese di trasporto ed a quelle straordinarie di cui all’art. 3.
Art. 11 – Quando per una ragione qualsiasi diversa dalla monta fortuita, la cagna non ha potuto essere coperta dallo stallone convenuto, il proprietario di questo non ha diritto, eventualmente, che alle spese di trasporto ed a quelle straordinarie di cui all’art. 3.
Art. 12 – Se la cagna coperta resta vuota, il proprietario dello stallone conserva i suoi diritti e l’ammontare della somma convenuta.
Art. 13 – Tuttavia, il proprietario della cagna o il suo avente diritto, può ottenere, per la stessa cagna, la monta dello stesso stallone al primo o al secondo calore susseguente, a sua scelta, senza dover pagare una nuova volta il prezzo convenuto.
Se la nuova monta resta inoperante, il diritto non si rinnova più.
Questo diritto cessa anche per la morte della cagna o per la morte o incapacità dello stallone.
Art. 14 – Se nell’intervallo il proprietario dello stallone cede questo, deve imporre al cessionario le obbligazioni risultanti dall’articolo precedente. Il cedente non è garante dell’osservanza di questa obbligazione da parte del cessionario. Egli è solamente tenuto a giustificare che egli ha imposto la clausola. Se egli ha trascurato di imporre la clausola o il cessionario non consente a sopportarla gratuitamente, il cedente è tenuto al rimborso del prezzo percepito per la monta.
Art. 15 – In caso di vendita dello stallone o di cambiamento di residenza causante, per la nuova monta, un trasferimento in altro Stato o ad una distanza superiore di cento chilometri a quella che esisteva fra le residenze dei due proprietari al momento della prima monta, il proprietario della cagna può, se lo preferisce, rinunciando al rinnovamento della monta, ottenere da proprietario che ne ha ricevuto il prezzo, il rimborso di metà della somma versata per la monta rimasta inoperante.
Art. 16 – Quando le condizioni di retribuzione della monta non sono state determinate o questa è stata accordata con la scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone ha il diritto di esercitare per primo la scelta di un sol cucciolo nell’intiera cucciolata, entro il quarantaduesimo e il quarantanovesimo giorno della nascita. Può anche esercitarlo prima. In caso di accordo col proprietario della fattrice, egli può prolungare questa mora fino al sessantesimo giorno al massimo.
Art. 17 – Se la cagna è morta prima dello sgravo o se essa è rimasta vuota o se tutti i cuccioli sono morti al momento della scelta, i proprietari cedono tutti i loro diritti reciproci.
Art. 18 – Nei cinque giorni dalla nascita, il proprietario della fattrice deve far conoscere al proprietario dello stallone il numero, il sesso, e, quando la razza lo permette, il colore dei cuccioli nati, ed eventualmente decessi avvenuti o sopravvenuti in questo spazio di tempo.
Il proprietario dello stallone deve, alla ricezione di questo avviso, inviare il certificato di monta.
Art. 19 – Se non è nato che un solo cucciolo, o se un solo cucciolo è vivo al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone. Tuttavia il proprietario della fattrice avrà la facoltà di conservare il prodotto nato o rimasto solo pagando il prezzo preteso abitualmente per la monta dello stallone adoperato. Se questo prezzo non è conosciuto, esso sarà stabilito da un arbitro.
Art. 20 – Il proprietario della fattrice, deve dare alla cucciolata tutte le cure di un allevatore coscienzioso. Quando lo standard della razza prevede l’accorciamento della coda, questa operazione deve essere fatta a tutta la cucciolata, conformemente alle regole dell’arte e nel tempo necessario perché la piaga sia interamente cicatrizzata prima del quarantaduesimo giorno.
Lo stesso è per l’ablazione degli speroni agli arti posteriori o anteriori, quando questa è stata convenuta.
Art. 21 – Il proprietario dello stallone non deve sopportare alcuna spesa per i suddetti motivi né per l’allevamento fino al quarantanovesimo giorno.
Art. 22 – Se, malgrado un avviso per piego raccomandato, inviato dopo il quarantottesimo giorno, il proprietario dello stallone non ha esercitato la sua scelta prima del cinquantaseiesimo giorno, il proprietario della fattrice può far esercitare questa scelta da un medico veterinario, o da una persona competente, a spese del proprietario dello stallone.
Il cucciolo così scelto può essere spedito contro il rimborso delle spese di veterinario, di imballo, di trasporto e delle spese d’allevamento a partire dal quarantanovesimo giorno.
Art. 23 – Nei paesi nei quali l’inscrizione nel Libro delle Origini si fa per cucciolate, il proprietario della cagna deve procedere all’inscrizione dell’intera cucciolata, a sue spese, nei termini prescritti, e rilasciare gratuitamente il pedigrée del cucciolo scelto dal proprietario dello stallone.
Art. 24 – Negli altri paesi, o se la cucciolata non è inscrivibile al Libro delle Origini, il proprietario della fattrice rilascerà, per il cucciolo scelto, un pedigrée il più completo possibile, rimontante fino ai bisavoli.
Se in seguito lo stallone o la fattrice si trovano nelle condizioni volute per avere accesso al Libro delle Origini, e se la loro iscrizione ha per conseguenza di rendere possibile l’accesso dei cuccioli al Libro delle Origini, il proprietario dello stallone o della fattrice ha l’obbligo di compiere le formalità necessarie all’inscrizione dello stallone o della fattrice in quanto il proprietario del cucciolo scelto gliene faccia domanda.
Art. 25 – Se la cagna è ceduta prima dello sgravo o se la cucciolata è ceduta prima della data fissata per la scelta, il cedente deve imporre al cessionario le condizioni che precedono. Il cedente non è garante dell’osservanza di queste obbligazioni da parte del cessionario. Esso è solamente tenuto a giustificare che egli ha imposto questa obbligazione al cessionario.
Art. 26 – Se il cedente ha trascurato di imporre questa obbligazione e se, per questa ragione, il cessionario non permette di esercitare la scelta gratuitamente, il proprietario dello stallone ha diritto, in compenso, al doppio del prezzo normale della monta di uno stallone di rinomanza equivalente al suo. In caso di contestazione sul prezzo questo sarà fissato da un arbitro.
Art. 27 – Il proprietario dello stallone può, se lo preferisce, esigere il prezzo normale semplice, fissato eventualmente da un arbitro, se, per causa del proprietario della fattrice (cessione, cambiamento di residenza, ecc.) egli si trova obbligato ad esercitare la scelta in un altro Stato o ad una distanza superiore di cento chilometri a quella che esisteva fra le residenze dei due proprietari al momento della monta.
Art. 28 – Quando una monta viene concessa mediante il compenso cumulativo del pagamento di un prezzo e della scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone, salvo stipulazione contraria, ha diritto di esercitare la seconda scelta.
In questo caso le regole sovra stabilite devono essere osservate da una parte quanto al pagamento, dall’altra quanto al prelievo, tenendo conto delle osservazioni seguenti:
il certificato di monta non viene rilasciato se non dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo e l’avviso della nascita della cucciolata. Se la cagna è morta prima dello sgravo, o se tutti i cuccioli sono morti al momento della scelta, o se la cagna coperta resta vuota o se non nasce o sopravvive che un unico cucciolo, il proprietario dello stallone conserva unicamente e definitivamente i propri diritti alla somma in contanti, senza rinnovazione di monta.
Art. 29 – Le regole stabilite da questi usi non hanno applicazione nei casi di monte fortuite, fatte senza accordo dei proprietari o a loro insaputa.